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Finalità statutarie della Fondazione
 

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La Fondazione persegue esclusivamente finalità d’informazione e formazione scientifica per favorire e incrementare la conoscenza della Fisica, che riveste un ruolo determinante nello sviluppo della scienza, della tecnologia e dell’intera società.

L’istituzione della Fondazione è rivolta a rendere maggiormente partecipe l’opinione pubblica del ruolo della Fisica nel mondo e delle prospettive che ne traggono origine. Il progetto che ne ha ispirato la nascita, raccordandosi ad iniziative emerse nelle manifestazioni dell’anno mondiale della Fisica 2005 e prendendo spunto dalla celebrazione del centenario della nascita del grande scienziato Giuseppe Occhialini, risponde quindi alla necessità della diffusione scientifica su grandi temi di interesse civile (tra i quali le tematiche ambientali), e in primo luogo a quella della formazione e dell’ orientamento dei giovani.

Il vistoso calo degli studenti iscritti ai Corsi di Laurea scientifici  (da 3200 a meno di 2000 in Fisica, da 4400 a meno di 2000 in Matematica tra il 1989 e il 2005, per una popolazione universitaria complessivamente aumentata di quasi il 50%) mette in evidenza il progressivo disinteresse nei confronti della Fisica e della Matematica, capitoli essenziali della scienza e da sempre riferimenti d’eccellenza e oggetto di motivata considerazione da parte dell’opinione pubblica. La cultura della Fisica, in particolare, che ha avuto un ruolo fondamentale nello sviluppo della società contemporanea sia dal punto di vista conoscitivo sia come base dell’ innovazione tecnologica, trova oggi difficoltà a diffondersi soprattutto fra i giovani.

D’altra parte, mai come oggi i diversi campi dello scibile scientifico si parlano. Mai come oggi il mondo dell’infinitamente piccolo (dalla cellula ai quark) e quello dell’infinitamente grande (dalla nostra galassia all’universo tutto) sono stati studiati con una prospettiva tanto unitaria e tanto feconda. E’ quindi una necessità incalzante, particolarmente a livello educativo, che il rilancio dei valori scientifici e tecnologici venga compiuto in direzione formativa (più ancora che informativa), razionale (più che sensazionale), ravvivando il gusto per la cultura come arricchimento e valorizzazione della società.

La Fondazione Giuseppe Occhialini si è posta come obiettivi fondamentali l’illustrazione della Fisica come scienza viva e la valorizzazione delle sue conquiste, delle sue metodologie, del suo rilievo sociale e culturale, nei confronti dei cittadini, dei giovani e soprattutto degli studenti che si preparano a diventare  matricole dell’Università. Allo scopo di avvicinare i giovani allo studio delle materie scientifiche è stato istituzionalizzato un piano di un’attività di formazione e di orientamento per le future matricole in discipline scientifiche. Il progetto, rivolto attualmente agli studenti dell’ultimo anno delle Scuole Medie Superiori, ha previsto e prevede corsi pomeridiani extrascolastici. In particolare, tali attività saranno rivolte ad illustrare le leggi della  Meccanica e della  Relatività Speciale, cercando di coglierne le idee di fondo e le loro implicazioni filosofiche. L’obiettivo è  quello di creare un’occasione di formazione scientifica e ad iniziare un percorso di approfondimento sulla evoluzione e sul significato della Scienza.

STATUTO DELLA FONDAZIONE "GIUSEPPE OCCHIALINI"

Capo I

Art. 1 - Costituzione e Denominazione

E’ costituita in Fossombrone, per volontà del Comune di Fossombrone, della Provincia di Pesaro e Urbino, della Fondazione Cassa di Risparmio di Pesaro, la Fondazione denominata “FONDAZIONE GIUSEPPE OCCHIALINI". E' prevista la successiva ammissione di ulteriori Soci che assumeranno la qualifica di Soci Ordinari. I Soci Ordinari hanno le medesime attribuzioni dei Soci Fondatori salvo quanto previsto dal presente Statuto.

Art. 2 - Scopo

La Fondazione non ha fini di lucro e persegue finalità di ricerca e formazione scientifica. Essa ha lo scopo di svolgere tra l’altro l’attività in uno o più dei seguenti settori:
  1. istruzione;
  2. formazione;
  3. tutela, promozione e valorizzazione delle cose di interesse artistico e storico di cui alla legge I giugno 1939,n. 1089; e
  4. tutela e valorizzazione della natura e dell’ambiente.
Più precisamente potrà:
  1. favorire ed incrementare la conoscenza della Fisica che riveste un ruolo determinante nello sviluppo della scienza, della tecnologia e dell’intera società. L''istituzione della Fondazione è rivolta a rendere maggiormente partecipe l''opinione pubblica in generale del ruolo della Fisica nel mondo e delle convinzioni che ne traggono origine;
  2. mettere in rilievo, all'alba del ventunesimo secolo, che il contributo della Fisica alle altre scienze sarà essenziale per risolvere problemi globali quali la produzione di energia, la protezione dell’ambiente e la salute pubblica. Questi obiettivi sono raggiungibili solo se viene fornita una informazione ambientale accurata, ampia e affidabile. La diffusione di informazione sulle problematiche ambientali risulta spesso di difficile fruizione da parte del cittadino. La Fondazione, nell’ambito delle sue attività, deve diffondere informazioni quanto maggiormente possibili chiare ed esaustive finalizzate a rendere il mondo della scuola preparato a partecipare alle decisioni ed alle politiche ambientali;
  3. svolgere attività di studio, di promozione, di intervento, sia direttamente sia organizzando o favorendo riunioni, convegni, seminari ed ogni altra iniziativa rispondente alla finalità istituzionale, sia concedendo sovvenzioni, premi e borse di studio;
  4. intraprendere e svolgere direttamente e/o indirettamente attività di formazione scientifica rivolta agli insegnanti delle scuole medie superiori ed agli studenti;
  5. promuovere intese con enti scientifici, culturali ed educativi con scopi simili o integrativi;
  6. svolgere attività editoriale relativa alle finalità istituzionali;
  7. di favorire anche mediante sovvenzioni lo sviluppo di istituzioni, associazioni, enti che operino per il raggiungimento di fini similari a quelli della Fondazione o tali da facilitare alla Fondazione stessa il raggiungimento dei suoi fini; e
  8. organizzare viaggi per giovani a scopo di istruzione, di studio e di formazione culturale e tecnico-scientifica.
L'esercizio delle attività istituzionali di cui al presente articolo sarà inizialmente svolto nell’ambito della Regione Marche.

Capo II

Art. 3 - Patrimonio

Il patrimonio della Fondazione è costituito dalle somme conferite come fondo di dotazione dal Comune di Fossombrone, dalla Provincia di Pesaro e Urbino, dalla Fondazione Cassa di Risparmio di Pesaro e dai contributi una tantum, specificatamente destinati ad incremento del patrimonio, da elargizioni o contributi da parte di Enti o privati, espressamente destinati ad incrementare il patrimonio, dai beni mobili e immobili che pervengano alla Fondazione a qualsiasi titolo con espressa destinazione all’incremento del patrimonio. Il patrimonio sarà inoltre costituito dalle somme derivanti e prelevate dai redditi che l'Assemblea dei Soci della Fondazione delibererà di destinare ad incremento del patrimonio. E' posto esplicito divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili, avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale durante la vita della Fondazione, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge o siano effettuate a favore di altre che per legge, statuto o regolamento fanno parte della medesima e unitaria struttura.

Art. 4 - Adempimento

La Fondazione provvede al conseguimento dei suoi fini, di cui all'art. 2, con le seguenti entrate:
  • le rendite, gli utili e gli eventuali avanzi di gestione derivanti dal suo patrimonio di cui all'art.3;
  • i contributi degli Enti Fondatori;
  • gli eventuali contributi ed elargizioni di terzi, destinati all’attuazione degli scopi statutari e non espressamente destinati all’incremento del patrimonio;
  • ogni altra entrata non espressamente destinata all’incremento del patrimonio.
Art. 5 - Esercizio Sociale

L’Esercizio Sociale si apre il primo gennaio e si chiude il 31 dicembre di ogni anno. Il Consiglio di Amministrazione dovrà obbligatoriamente redigere ogni anno il rendiconto economico finanziario (bilancio consuntivo) dell'esercizio chiuso al 31 dicembre da sottoporre all’approvazione dell'Assemblea dei Soci entro il mese di marzo di ciascun anno. Entro il mese di ottobre di ciascun anno il Consiglio di Amministrazione dovrà approntare il bilancio preventivo per l’esercizio successivo, da sottoporre entro ventuno giorni all’approvazione
dell’Assemblea dei Soci.

Capo III

Art. 6 - Organi della Fondazione

Gli Organi Statutari della Fondazione sono:
  • l'Assemblea dei Soci Fondatori;
  • il Presidente dell'Assemblea;
  • il Consiglio di Amministrazione;
  • il Presidente del Consiglio di Amministrazione;
  • il Comitato Scientifico; e
  • il Collegio dei Revisori.
Capo IV

Art. 7 - Assemblea dei Soci Fondatori

L'Assemblea è costituita dai rappresentanti degli Enti ed Istituti che hanno partecipato e sottoscritto l'atto pubblico costitutivo della “Fondazione Giuseppe Occhialini”. Essi sono:
  • il Comune di Fossombrone in persona del Sindaco pro-tempore (o suo delegato);
  • la Provincia di Pesaro e Urbino in persona del Presidente pro-tempore (o suo delegato); e
  • la Fondazione Cassa di Risparmio di Pesaro in persona del Presidente (o suo delegato).
Con deliberazione motivata dell'Assemblea possono essere ammessi all'Assemblea dei Soci Fondatori altri Enti pubblici e privati che aderiscono ai fini della Fondazione e assumono l’impegno di concorrere alle sue attività nei termini e nei modi da stabilirsi dall'Assemblea.

Art. 8 - Presidente dell'Assemblea

L'Assemblea è presieduta dal Sindaco pro tempore del Comune di Fossombrone patria natale di Giuseppe Occhialini – il quale svolge compiti di impulso e coordinamento degli organi collegiali e vigila sull'andamento generale della Fondazione e sul perseguimento delle finalità istituzionali della stessa, potrà essere presieduta altresì da persona delegata del Sindaco.

Art. 9 - Competenze dell'Assemblea

All'Assemblea spettano:
  • l'elezione del Consiglio di Amministrazione e del suo Presidente;
  • l'elezione, su proposta del Consiglio di Amministrazione, del Comitato Scientifico;
  • l'elezione del Collegio dei Revisori, dei quali uno con funzioni di Presidente;
  • l'approvazione del Bilancio preventivo e delle eventuali variazioni nonché del bilancio consuntivo e relative relazioni accompagnatorie, predisposti e presentati dal Consiglio di Amministrazione;
  • l'ammissione di nuovi Soci nei termini indicati dall’art. 7;
  • le modalità per il rimborso delle spese sostenute dagli Amministratori, dai componenti il Comitato Scientifico e dal Collegio dei Revisori per l'espletamento delle relative funzioni;
  • le modifiche dello Statuto che non riguardino direttamente o indirettamente gli scopi della Fondazione e l’estinzione della stessa.
Art. 10 - Convocazione dell'Assemblea

L'Assemblea si riunisce di regola due volte l’anno rispettivamente per l'approvazione del bilancio preventivo e del bilancio consuntivo. L'Assemblea si riunisce inoltre ogni qualvolta il Presidente lo ritenga opportuno, o quando ne sia fatta richiesta motivata da un terzo dei componenti dell’Assemblea.

Art. 11 - Funzionamento dell'Assemblea

L'Assemblea dei Soci delibera a maggioranza assoluta dei votanti e con la metà dei soci che la compongono. Nel computo dei votanti non si tiene conto degli astenuti. In caso di parità prevale il voto di chi presiede. Sono applicabili per il funzionamento e le deliberazioni dell'Assemblea le disposizioni previste per il funzionamento e deliberazioni del Consiglio di Amministrazione in quanto compatibili. Alle riunioni dell'Assemblea interviene un Funzionario del Comune di Fossombrone indicato dal Sindaco del Comune con il compito di redigere i verbali e di sottoscriverli unitamente al Presidente.

Capo V

Art. 12 - Consiglio di Amministrazione

Il Consiglio di Amministrazione è composto da un minimo di cinque membri ad un massimo di undici, compreso il Presidente, conformemente a quanto stabilito dall'Assemblea in sede di nomina del Consiglio medesimo. I Componenti sono nominati dall’Assemblea in persone di specchiata moralità e probità e particolarmente rappresentative degli ambiti di attività della Fondazione. Il mandato di Consigliere di Amministrazione dura quattro anni ed è rinnovabile. I Consiglieri nominati in sostituzione di coloro che sono venuti a mancare per morte o dimissioni o altre cause restano in carica per la residua durata dell'incarico dei loro predecessori. I componenti del Consiglio proseguono il loro mandato fintanto che non entrano in carica i rispettivi successori. Le cariche a Consigliere di Amministrazione sono a titolo gratuito salvo il rimborso delle spese sostenute per conto dell'Ente.

Art. 13 - Convocazione del Consiglio di Amministrazione

Il Consiglio di Amministrazione viene convocato dal Presidente che ne determina anche l’ordine del giorno, di regola una volta ogni tre mesi ed ogni qualvolta lo ritenga opportuno. I Consiglieri, in numero di almeno quattro, ed il Collegio dei revisori possono chiedere la convocazione del Consiglio indicando l’oggetto su cui deliberare. L'avviso di convocazione, contenente il precisato ordine del giorno, deve essere recapitato almeno cinque giorni prima della data stabilita. In caso di urgenza la convocazione può essere effettuata, con comunicazione telegrafica o in altra forma, senza rispettare il predetto termine.

Art. 14 - Validità delle sedute e delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione

Per la validità delle sedute e delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione è richiesta la presenza della maggioranza dei componenti in carica. Le adunanze sono presiedute dal Presidente o in caso di sua assenza o impedimento da uno dei Consiglieri appositamente delegato dal Presidente; in caso di assenza o impedimento di entrambi dal Consigliere più anziano; si intende Consigliere anziano colui che fa parte da maggior tempo senza interruzione del Consiglio di Amministrazione. In caso di nomina contemporanea prevale il più anziano di età. Per la validità delle deliberazioni, salva diversa previsione del presente Statuto, è richiesta la maggioranza assoluta dei voti dei presenti; in caso di parità prevale il voto di chi presiede. Quando le votazioni abbiano ad oggetto persone il Presidente dispone che si svolgano a scrutinio segreto, salvo che il Consiglio, all'unanimità, stabilisca altra forma di votazione. In caso di votazione segreta, la proposta che avrà ottenuto il voto favorevole di metà dei votanti si intenderà respinta. Alle riunioni del Consiglio interviene un Funzionario del Comune di Fossombrone indicato dal Presidente con il compito di redigere i verbali e di sottoscriverli unitamente al Presidente.

Art. 15 - Competenze del Consiglio di Amministrazione

Il Consiglio di Amministrazione ha tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione della Fondazione non riservati ad altri organi. Lo stesso svolge funzioni di proposta e di impulso dell’attività della Fondazione nell’ambito del piano previsionale (Bilancio Preventivo) approvato dall’Assemblea. Sono di esclusiva competenza del Consiglio le decisioni concernenti:
  • l'adozione del bilancio preventivo ed eventuali variazioni e adozione del bilancio consuntivo e relative relazioni accompagnatorie, da sottoporre all'approvazione dell’Assemblea;
  • l'approvazione del piano di riparto delle risorse finanziarie da devolvere alle attività ed alle iniziative della Fondazione;
  • gli investimenti del patrimonio della Fondazione;
  • l'approvazione dei contratti;
  • l'eventuale costituzione e composizione di Comitati e Commissioni consultive composte anche da membri esterni del Consiglio di amministrazione;
  • gli argomenti e gli atti che gli siano sottoposti dal Comitato Scientifico;
  • l'adozione e l’approvazione di eventuali regolamenti interni;
  • eventuali accordi di collaborazione tra la Fondazione ed altri Enti o privati nazionali o internazionali;
  • l'eventuale costituzione di centri di studio e di ricerca, regolandone l'organizzazione ed il funzionamento.
Il Consiglio di Amministrazione, inoltre, formula la proposta per la nomina da parte dell'Assemblea dei componenti il Comitato Scientifico.

Art. 16 - Presidente del Consiglio di Amministrazione

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione è eletto dall'Assemblea dei Soci con il voto favorevole di almeno tre quarti dei suoi componenti. Il Presidente ha la rappresentanza legale della Fondazione di fronte ai terzi ed in
giudizio. Convoca e presiede il Consiglio di Amministrazione nonché il Comitato Scientifico nominato dall’Assemblea dei Soci con compiti di impulso e coordinamento per il perseguimento delle finalità istituzionali.

Art. 17 - Poteri d'Urgenza del Presidente

Nei casi di urgenza e nei limiti di spesa previsti dal bilancio, i provvedimenti necessari sono adottati dal Presidente, sotto la sua responsabilità, con formale atto da sottoporre a ratifica del Consiglio di Amministrazione nella sua prima successiva adunanza. Il Presidente può, su autorizzazione del Consiglio di Amministrazione, compiere atti e operazioni finanziarie (aprire e movimentare conti correnti bancari) e rilasciare procure e deleghe.

Capo VI

Art. 18 - Comitato Scientifico

Il Comitato Scientifico è composto da un numero variabile di persone particolarmente qualificate nell'ambito delle attività svolte dalla Fondazione. I Componenti del Comitato Scientifico sono nominati, su proposta del Consiglio di Amministrazione, dall’Assemblea dei Soci, che ne determina di volta in volta il numero anche in relazione alle attività programmate; restano in carica quattro anni e sono rieleggibili. Essi sono chiamati a collaborare all’impostazione ed alla organizzazione dei programmi ed alla valutazione dei risultati, nonché alla opportuna diffusione dei medesimi. Il Comitato scientifico è presieduto dal Presidente del Consiglio di Amministrazione il quale ne coordina le attività. Le cariche ricoperte nel Comitato Scientifico sono a titolo gratuito salvo il rimborso delle spese sostenute per conto dell’Ente.

Capo VII

Art. 19 - Collegio dei Revisori

Il Collegio dei Revisori dei Conti è composto da tre membri effettivi e due supplenti, nominati dall’Assemblea dei Soci che ne elegge il Presidente. Tutti i membri devono possedere i requisiti richiesti dal vigente ordinamento per il controllo legale dei conti. I revisori durano in carica tre anni e possono essere riconfermati. Essi restano nell'ufficio fino a che non entrano in carica i successori. Se nel corso del mandato vengono a cessare uno o più componenti subentrano i supplenti in ordine di età. I nuovi componenti restano in carica fino alla successiva adunanza dell'Assemblea dei Soci la quale deve provvedere alla nomina dei membri effettivi e supplenti necessari per l’integrazione dell’organo stesso.

Art. 20 - Funzioni del Collegio dei Revisori

Il Collegio si riunisce almeno una volta ogni trimestre. Per la validità delle sedute è necessaria la presenza di almeno due membri. I Revisori possono essere invitati, anche su loro richiesta, alle riunioni dell'Assemblea dei Soci e del Consiglio di Amministrazione. Il Collegio dei Revisori provvede al riscontro della gestione finanziaria, accerta la regolare tenuta delle scritture contabili, esprime il suo avviso mediante apposita relazione sui bilanci preventivi e consuntivi e su ogni altro atto comportante spesa, effettua verifiche di cassa. L'incarico di componente del Collegio dei Revisori è gratuito salvo il rimborso delle spese sostenute nei modi stabiliti dall'Assemblea dei Soci. Gli accertamenti, le proposte ed i rilievi del Collegio Sindacale devono essere
trascritti in apposito registro tenuto a cura del Presidente del Collegio.

Capo VIII

Art. 21 - Sede della Fondazione

La Fondazione ha sede in Fossombrone, presso l'Amministrazione Comunale, Corso Garibaldi, n.8.

Art. 22 - Durata

La Fondazione ha durata illimitata salva comunque la facoltà di procedere a liquidazione nei termini di legge e di quanto previsto nel presente Statuto. I beni che residuano dopo la liquidazione devono essere devoluti ad altre Organizzazioni non lucrative di utilità sociale o a fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo, salva diversa destinazione prevista dalla legge.

Art. 23 - Entrata in funzione della Fondazione

La Fondazione entra in funzione con l’acquisizione della personalità giuridica a termini del D.P.R. 10 febbraio 2000, n. 361.